Il giudice di pace: solo il segnale preliminare di avviso deve essere visibile. La postazione autovelox può anche non esserla
TRANELLO-VELOX?Autovelox seminascosti dalla vegetazione, oppure da muretti o balaustre. Imboscata proditoria? Sì, ma solo in caso di cartello di avviso, a sua volta, poco visibile. Prima di prendervela con l'amministrazione comunale, e investire tempo inutile in appelli e controappelli, in caso di multa elevata da un dispositivo poco riconoscibile, ripercorrete la strada del "delitto". E accertatevi che anche il segnale preliminare fosse a sua volta poco percettibile. In quell'eventualità, solo in quella, avete chance di non pagare la sanzione. Altrimenti, il danno è fatto.
UOMO AVVISATO... Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Terracina, accogliendo il ricorso di un automobilista locale. Dalla sentenza n. 209/2017 si apprende infatti come la "segnalazione" e la "visibilità" debbano caratterizzare non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico. Quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale. Affinché il verbale di accertamento di eccesso di velocità possa considerarsi valido, è semmai necessario che la postazione di autovelox sia segnalata preventivamente e in maniera idonea, utilizzando l'apposita cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili. Non è invece rilevante l'ulteriore visibilità della postazione di controllo stessa. Leggete due volte, così da metabolizzare. E in caso di cartello di avviso, decelerate. Punto. L'unico antidoto efficace contro eventuali "autovelox fantasma".