La direttiva Minniti disciplina una volta per tutte i sistemi di rilevamento elettronico della velocità. Parola d'ordine: prevenzione, prima ancora che punizione
CIRCOLARE! Prevenire è meglio che curare. Nessun altro proverbio esprime meglio la filosofia sulla quale si fonda la direttiva Minniti alla voce controlli elettronici della velocità. Tra i numerosi provvedimenti in materia di sicurezza stradale, utilizzo improprio dello smartphone alla guida incluso, la circolare emanata venerdì scorso dal Ministero dell'Interno tratta anche la regolamentazione di autovelox, tutor e postazioni mobili di rilevamento. Facendo chiarezza su un tema oggetto di dibattito quotidiano tra noi automoblisti, e in una certa misura tutelando proprio l'utente della strada. Richiamando le Forze dell'ordine a una disciplina ferrea, in primo luogo verso se stessi. Fare prevenzione ancor prima che far cassa, insomma.
TUTOR DELLA LEGGE La direttiva Minniti classifica innanzitutto i sistemi di rilevamento della velocità in tre macro-categorie: fissi, come il Tutor e il Vergilius, temporanei (autovelox piazzati a bordo strada da una pattuglia in prima persona) e mobili (strumenti a bordo di un veicolo in movimento). Quanto al Tutor, il testo impone come l'azione di controllo "debba essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a 500 metri se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a 1.000 metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h". Buone notizie, dunque: se a casa ci verrà recapitata una sanzione, sapremo con maggior certezza chi delle due parti avesse torto. Il Tutor stesso, o - più probabilmente - il nostro piede destro.
ARBITRO, DISTANZA! Quanto alle postazioni di controllo momentanee, la direttiva parla di adeguata segnalazione e buona visibilità. Testualmente: "La legge non fissa una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere adeguata in relazione alla velocità locale predominante. Salvo casi particolari, in cui l’andamento plano-altimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza diversa, si può ritenere che tra il segnale e la postazione di controllo possa essere adeguata la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione". Quindi: autostrade e strade extraurbane principali: 250 metri. Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (velocità superiore a 50 km/h): 150 metri. Altre strade: 80 metri.
TOLLERANZA CINQUE Quanto alla distanza massima, la direttiva ribadisce come essa "non possa essere superiore a 4 km e tra il segnale e la postazione non debbano essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico". La circolare infine indica che "alla velocità accertata dall’apparecchio di misura deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di eventuali ulteriori percentuali di riduzione collegate all’incertezza della misura dello strumento, poiché già comprese nella percentuale citata".