Se il dispositivo mobile non rispetta i nuovi standard di taratura, in vigore dallo scorso 1° agosto, il verbale è impugnabile
SORPRESA E CONTROSORPRESA Dlin dlon! Raccomandata! Sarà mica una multa? Indovinato. Vedersi recapitare dal postino un verbale per eccesso di velocità registrato da autovelox è sempre un tuffo al cuore. Ma da oggi in avanti, attenzione alla data: se l'infrazione è stata commessa dopo il 1° agosto 2017, avete qualche chanche in più di farla franca. Dipende, infatti, dal grado di aggiornamento del dispositivo che vi ha pizzicato.
DATA SPARTIACQUE Ci spieghiamo meglio. Il 1° agosto di quest'anno è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di taratura autovelox mobili(esclusi invece gli autovelox fissi). Per decreto ministeriale (D.M. Infrastrutture e Trasporti N. 283 del 13 giugno 2017), a partire da quella data gli apparecchi devono essere testati secondo nuove modalità, ovvero: da 50 a 100 passaggi a velocità compresa tra i 30 km/h e i 230 km/h. In precedenza, l'andatura limite si attestava ai 200 km/h. Un cavillo, sufficiente tuttavia a neutralizzare la validità della multa qualora il dispositivo in questione non sia stato testato in ottemperanza agli attuali parametri di legge.
IL TEST DEI TEST Pare che gli autovelox tarati successivamente al 1° agosto, ma in conformità al quadro normativo precedente, siano una quota non trascurabile. Per scoprire se anche la vostra contravvenzione rientra nella casistica, non vi resta che chiedere al corpo di polizia che ha verbalizzato l'infrazione di fornire la documentazione da cui evincere la velocità massima alla quale l'apparecchio è stato testato. In mancanza di prove, meglio ancora in presenza di un documento che certifichi il mancato aggiornamento dei test di omologazione, via libera al ricorso. Con probabilità di successo molto, molto alte.