La protrazione quindicinale vale solo se il mancato pagamento non interessa la prima rata del premio. La sentenza della Cassazione
SOTTO SCADENZA Con largo anticipo, marchiamo con pennarello rosso la data fatidica sul calendario appeso in cucina. Salvo che, puntualmente, una missiva da parte della nostra compagnia ci prende in contropiede: abbiamo dimenticato di rinnovare l'RC Auto. Fortuna che la Legge ci lascia 15 giorni di tempo per rimediare: per due settimane ancora, possiamo circolare senza paura di finire in manette. A meno che...
COGLI LA PRIMA RATA A meno che non si verifichi un caso particolare, quello cioè nel quale la scadenza interessi la prima rata del premio assicurativo, annuale o semestrale esso sia. Lo ha ribadito in questi giorni una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 17207/2017), che interpretando il secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile ha in particolare rilanciato la reciprocità di obblighi a carico sia dell'assicurato, chiamato a provvedere al pagamento entro i termini, sia della compagnia assicuratrice, che a sua volta deve attendere il decorso dei limiti previsti dalla Legge prima di poter considerare l'assicurato in stato di mora, e di potersi quindi sentire esonerata dall'obbligo di pagare l'indennità.
COSA DICE LA LEGGE L'articolo 1901 del Codice Civile parla chiaro e distingue due ipotesi. Al primo comma, la norma tratta l'eventualità in cui il contraente non paghi il premio o la prima rata di premio stabiliti dal contratto, specificando che in tal caso l'assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui il contraente provvede a eseguire il pagamento. Al contrario, il secondo comma specifica che il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta che la copertura resti sospesa dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello fissato per la scadenza stessa del contratto.
COSA STABILISCE LA CASSAZIONE Sulla responsabilità civile di automobilista e compagnia assicuratrice in caso di mancato pagamento della polizza, la Cassazione fa finalmente chiarezza: se il rischio assicurato si verifica dopo che sia scaduto il termine per il pagamento di una rata successiva di premio, ma entro i 15 giorni successivi a tale termine, l'assicuratore deve pagare il danno e deve farlo (come chiarito dalla Cassazione sia nella stessa sentenza N. 17207/2017, sia nella precedente sentenza N. 15801/2009), anche se il premio non venga poi versato. Infatti, la protrazione della garanzia per 15 giorni trova il proprio corrispettivo non nel premio successivo non pagato, bensì in quello precedente. Una buona notizia per gli utenti, anche se - aggiungiamo noi - la sentenza non è affatto una buona ragione per non stipulare un nuovo contratto e mettersi al più presto in regola.