Sono come le bici normali o no? Quali limiti devono rispettare? Quali sanzioni sono previste per chi sgarra? Le biciclette a pedalata assistita, anche dette e-bike, sono regolamentate dal Codice della Strada e da un Regolamento UE datato 2013. Ma chi conosce tutte queste disposizioni?
- Nuove regole e sanzioni: l'aggiornamento del 16 giugno 2022
- Le dotazioni obbligatorie
- Casco, bollo, targa, assicurazione, età minima
Bici a pedalata assistita equiparate alle bici normali se rispettano alcuni requisiti
DL INFRASTRUTTURE: LE NOVITÀ DI GIUGNO 2022
Codice della strada: è già in vigore il cosiddetto decreto legge Infrastrutture, che inasprisce le sanzioni per le bici elettriche non conformi. Conformi a cosa? All'articolo 50 del Codice della Strada, che al comma 1 recita: ''I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare''.
Bici a pedalata assistita su una pista ciclabile
LA LEGGE PRENDE ATTO ''I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h''. Superata, dunque, la regola prevista Regolamentto Europeo (articolo 2 paragrafo h), che voleva l'arresto progressivo della bici quando si smette di pedalare: forse perché molte e-bike hanno da sempre la modalità walk, che permette loro di muoversi a bassa velocità grazie alla sola spinta del motore; confermate invece le dimensioni massime del veicolo, che non deve superare 3 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 2,20 m di altezza.
Anche una cargo-bike elettrica può rientrare nella categoria dei velocipedi
MULTE E SANZIONI
Il nuovo Decreto Legge, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (che potete scaricare in PDF in fondo all'articolo), ribadisce i limiti di 250 W di potenza continua erogata (che possono essere superati solo per brevi picchi) e 25 km/h di velocità massima: ''Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.084 a 4.339 euro. Alla sanzione da 845 a 3.382 euro è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1».
Bici elettrica a spasso per la città
PAGA ANCHE CHI LE GUIDA Le nuove multe riguardano i fabbricanti, i venditori e chi materialmente sblocca la velocità massima della bici elettrica, ma anche - attenzione! - per chi semplicemente le utilizza: magari ignaro che le prestazioni non sono conformi. Le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse per superare i limiti del comma 1 vengono equiparate ai ciclomotori, con i conseguenti obblighi di targa, assicurazione e patentino e devono rispettare le disposizioni dell'articolo 97 del C.d.S., pena le multe previste dai seguenti commi:
- 6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 421 a 1.691 euro.
- 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 a 635 euro e all'eventuale confisca del mezzo come disposto dal comma 14.
- 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 79 a 316 euro.
e-bike in una zona a traffico limitato
BICI ELETTRICHE PER TRASPORTO MERCI
Altra novità è l'introduzione di una nuova categoria di bici elettriche: quelle destinate al trasporto merci, che vediamo sfrecciare per le città nelle mani dei vari rider addetti alle consegne alimentari e non. Per le e-bike da lavoro è ammessa una potenza doppia rispetto a quelle normali: fino a 0,5 kW (o 500 W, se preferite, la stessa potenza massima ammessa per i monopattini elettrici). Ma perché la potenza maggiore sia giustificata: ''I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo × larghezza massima del veicolo''.
Introdotta la tipologia di bici elettrica per trasporto merci
DOTAZIONI OBBLIGATORIE
Per le biciclette a pedalata assistita è prevista la dotazione di:
- una luce anteriore bianca o gialla
- una luce posteriore rossa e un catadiottro posteriore rosso
- dei catadiottri gialli sui pedali
- un campanello funzionante
Minorenne in sella a una bici elettrica
CASCO, BOLLO, TARGA, ASSICURAZIONE, ETA' MINIMA
Se una bici elettrica rispetta le caratteristiche previste, è equiparata a una bicicletta tradizionale e deve rispettare le regole del codice della strada. Non è necessario pagare il bollo né indossare il casco durante la guida. Non vi è alcun obbligo di assicurazione o di targa. Possono circolare liberamente - preferibilmente sulle piste ciclabili, se presenti - anche nelle zone a traffico limitato. Possono condurle anche i minorenni e su una e-bike è consentito il trasporto di bambini fino a 8 anni di età, purché su apposito seggiolino.
Allegato | Dimensione |
---|---|
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68.pdf | 228 Kb |