Come comportarsi nel caso di verifica della idoneità di guida, di sospensione e di revoca della patente per gravi violazioni del Codice della strada
REVISIONE DELLA PATENTE
Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dal Prefetto: il titolare della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o in caso di azzeramento dell'intero punteggio attribuito alla patente.
L'esito degli esami medici è comunicato agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami è soggetto a sanzione amministrativa e al ritiro della patente a tempo indeterminato.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
La patente è sospesa a tempo determinato per violazioni particolarmente gravi delle norme del Codice della strada. L'organo di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il provvedimento sul verbale di contestazione e rilascia un permesso provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare il veicolo.
Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove è avvenuta la violazione emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo di sospensione, che decorre dal giorno del ritiro. Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni senza emettere l'ordinanza, il titolare della patente può chiedere la restituzione. Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al Giudice di pace del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento del Prefetto.
Chi guida durante il periodo di sospensione della patente è soggetto ad una sanzione amministrativa e alla revoca della patente. La patente è riconsegnata al titolare, su istanza in carta semplice, alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già notificata, dell'ordinanza di sospensione.
REVOCA DELLA PATENTE
La patente è revocata dagli uffici provinciali della Motorizzazione civile, dal Prefetto e dall'autorità giudiziaria, quando:
1) il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti psico-fisici;
2) il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione;
3) il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente italiana con una di uno Stato estero;
4) il titolare non è più in possesso dei requisiti morali; è socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per commettere reati;
5) il titolare guidi durante il periodo di sospensione della patente.
Se la patente viene revocata, bisogna rivolgersi alla Motorizzazione civile per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.