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Come ottenere un duplicato o la conversione della patente


Avatar Redazionale, il 08/09/08

16 anni fa - Patente smarrita? Patente militare da convertire? I documenti e le procedure

Come ottenere un duplicato o la conversione della patente di guida

I documenti necessari e le procedure corrette per ottenere un duplicato della licenza, convertire la patente militare e quella estera

COME OTTENERE UN DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

IN CASERMA A partire dal 13/04/2001, il duplicato delle patenti di guida per smarrimento, sottrazione o distruzione viene effettuato direttamente dalle autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia). Il titolare della patente si deve recare a rendere denuncia ai Carabinieri/Polizia e portare con sé soltanto due fotografie (recenti e uguali, non digitali e a capo scoperto) e un valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) che non sia scaduto. Se la patente non è scaduta di validità, verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, valido fino al ricevimento della nuova patente, che verrà recapitata, nel giro di 90 giorni, direttamente a casa, pagando al postino all'atto della consegna circa 16 euro.

L'ECCEZIONE Tuttavia, non tutte le patenti possono essere duplicate in modo così semplificato, ma solo quelle già meccanizzate (circa il 90% di quelle finora rilasciate). Per sapere se una patente risulta già meccanizzata è sufficiente contattare il Ministero dei Trasporti o chiederlo direttamente alle Forze dell'ordine all'atto della denuncia. Se la patente non è meccanizzata (cioè non risulta ancora censita nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida), la documentazione per il duplicato va presentata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile, allegando i seguenti documenti.

- Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscrivere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione. Per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi
- Denuncia di smarrimento e permesso provvisorio di circolazione, entrambi in originale, rilasciati dai Carabinieri o dalla Polizia
- Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, Comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità
- Se la patente è scaduta, l'interessato deve produrre un certificato medico in bollo da 14,62 euro, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato. tale certificato può non essere prodotto se la patente di cui si chiede il duplicato è ancora in corso di validità. Tuttavia, presentando il certificato medico, la patente inizierà "ex novo" il suo periodo di validità (10, 5 o 3 anni, a seconda dell'età del titolare)
- Qualora non si produca il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto timbrata dal medico, alla domanda di duplicato bisogna allegare una fotografia autenticata. L'autentica della foto può essere richiesta dall'interessato direttamente allo sportello della Motorizzazione civile, all'atto della presentazione della pratica, oppure presso un notaio o al Comune.

POST SCRITPUM Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di circolazione,a cura dei Carabinieri/Polizia, la patente indicata nella denuncia non è più valida. Se il titolare ne rientra in possesso (ritrovandola), deve distruggerla.


COME CONVERTIRE LA PATENTE DI GUIDA MILITARE IN PATENTE CIVILE

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DOCUMENTI Per ottenere la conversione della patente di guida militare in patente civile occorre presentare domanda su apposito stampato (mod. TT 2112) in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile, corredata dai seguenti documenti.

- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione. Per le Regioni e le Province a statuto speciale il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di 29,24 euro
- Certificato di residenza oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità
- Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato
- Due fotografie di cui una autenticata (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto. L'autentica della foto può essere richiesta dall'interessato direttamente allo sportello della Motorizzazione, all'atto della presentazione della pratica, oppure presso un notaio o al Comune.
- Eventuale patente civile in originale (se posseduta).

SERVIZIO DI LEVA Se il richiedente sta ancora espletando il servizio militare, la domanda dovrà contenere, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, la dichiarazione di servizio del Corpo di appartenenza e una copia autenticata della patente militare e originale in visione. Se invece il richiedente risulta congedato , occorrono invece una fotocopia del foglio di congedo illimitato e originale in visione e l'allegato rilasciato dal Corpo di appartenenza, denominato "N", relativo ai veicoli militari condotti. Nota bene: la richiesta di conversione deve essere presentata entro un anno dal congedo.


COME CONVERTIRE UNA PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO

EXPATS I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché non siano residenti in Italia da più di un anno. Dopo un anno di residenza, per le patenti rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea con cui però l'Italia ha accordi di reciprocità, è possibile richiedere la conversione in patente italiana. Per le patenti rilasciate da Stati dell'Unione europea, è possibile richiedere la conversione oppure il riconoscimento di validità. La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera. Il riconoscimento consiste, invece, nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera. Ecco i documenti occorrenti per la conversione.

- Modello di domanda TT 2112, da compilare e sottoscrivere. Lo stampato è in distribuzione gratuita presso gli uffici della Motorizzazione civile
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 9001 di 9 euro. L'apposito modulo prestampato è reperibile presso gli uffici postali o la Motorizzazione; per le Regioni e le Province a statuto speciale, il numero di conto corrente e il modello del bollettino possono essere diversi
- Attestazione di versamento postale sul c/c n. 4028 di 29,24 euro
- Certificato di residenza
oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice, attestante generalità, data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale dell'interessato
- Fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto) in corso di validità
- Certificato medico in bollo da 14,62 euro, con foto, rilasciato (da non oltre 6 mesi) da un medico della Asl o da uno abilitato
- Due fotografie (formato tessera) uguali e recenti, non digitali, su fondo bianco e a capo scoperto
- Fotocopia della carta di soggiorno
- Fotocopia patente estera
e originale da consegnare appena è pronta la patente italiana.


Pubblicato da La Redazione, 08/09/2008
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