AUTO (O MOTO) USATA DA PRIVATO: COME FUNZIONA LA GARANZIA
Per chi compra c'è la speranza di spendere meno, per chi vende la convinzione di poter ricavare di più: ecco perché nella compravendita di un’auto usata la trattativa tra privati è una pratica sempre più diffusa. L'obiettivo è evitare i costi di intermediazione che tutti i concessionari e i rivenditori specializzati applicano. Ma se dal concessionario o dal rivenditore il Codice del Consumo regola chiaramente la garanzia, tra privati il tentativo di bilanciare diritti e responsabilità tra le parti, complica le cose. Facciamo chiarezza.
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LA GARANZIA NELLE COMPRAVENDITE TRA PRIVATI
La domanda non è banale: esiste una forma di garanzia sulle auto (o moto) usate vendute da privato a privato? La risposta è sì. Vale quanto stabilito nel Codice Civile, il cui articolo 1490 recita: ''ll venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore''. Valgono però anche alcune clausole che ne limitano di molto l'efficacia. Vediamo quali...
I LIMITI DELLA GARANZIA
Per esempio, la garanzia non vale se al momento dell'acquisto i vizi erano conosciuti o conoscibili dall’acquirente. In pratica sta a chi compra un'accurato esame dell'auto (o della moto) per valutarne lo stato di efficienza e conservazione. Infatti l'articolo 1491 del Codice Civile specifica che: ''Deve considerarsi esclusa la garanzia per vizi della cosa se al momento del contratto l’acquirente conosceva, o anche solo poteva facilmente con diligenza conoscere, i vizi della cosa stessa (vizi riconoscibili)''. Un'adeguata e diligente verifica potrebbe risultare non necessaria solo nel caso che ''il venditore abbia espressamente dichiarato (e con ciò garantito) che la cosa era esente da vizi''.
COSA COPRE LA GARANZIA
Quanto fin qui esposto, va da sé, esclude dalla garanzia lievi o minime imperfezioni, come graffi e ammaccature sulla carrozzeria. Potrebbero invece rientrarvi un cambio che gratta, un motore troppo rumoroso o un impianto frenante difettoso, se questi difetti non erano già palesi al momento dell'acquisto. Sia chiaro, però: la garanzia non copre i difetti di funzionamento derivanti da un uso non corretto dell'auto da parte dell'acquirente (se per esempio il cambio gratta dopo che vi siete dimenticati di usare la frizione) o dall’usura collegata all’uso del precedente proprietario, per esempio le pastiglie dei freni consumate o la rottura di una cinghia di trasmissione logora.
LE RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il confine tra quello che risulta conoscibile dall'acquirente può risultare difficile da stabilire, soprattutto se chi compra non è un esperto nel campo. Esistono però casi in cui le responsabilità del venditore sono chiare. Per esempio nel caso in cui egli ''compia atti (come il ritiro o la riparazione del bene) che comportino, pur tacitamente, il riconoscimento dei vizi della cosa venduta'' (art.1495 edel Codice Civile). Oppure se il venditore ha deliberatamente nascosto dei difetti dell'auto. Attenzione, però: non è sufficiente che il venditore abbia avuto ragione di dubitare dell'affidabilità del veicolo (comportamento negligente), bensì è necessario che abbia ''positivamente avuto conoscenza'' dei difetti o che addirittura li abbia occultati in maniera fraudolenta: per esempio tagliando i fili delle spie del cruscotto perché non se ne vedesse l'accensione, mascherando così un problema, per esempio all'ABS, o al motore spegnendo le relative spie.
LA FORMULA VISTO E PIACIUTO
Fate attenzione alla formula ''visto e piaciuto'', che spesso trovate scritta nel contratto: se sottoscritta equivale a una espressa rinuncia alla garanzia che, se sottoscritta da ambo le parti, la legge riconosce. Chiaramente è un vantaggio per il venditore, perché legalmente lo esime da qualunque responsabilità nei confronti del compratore. A meno che il venditore non sia in malafede, in quel caso, infatti l'articolo 1490 comma 2 del Codice Civile riporta testualmente: ''Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa''. La malafede va però provata: in altre parole spetta al compratore dimostrare che il venditore gli abbia deliberatamente occultato gravi difetti e quindi ne fosse a conoscenza.
QUANTO DURA LA GARANZIA
Di fatto la garanzia nella compravendita tra privati vale 12 mesi dalla consegna del veicolo, dopo i quali cade in prescrizione: come stabilito dall'articolo 1495 del codice Civile. Per avvalersene è importantissimo rispettare le scadenze e le procedure, pena la perdita immediata di ogni forma di tutela. Per prima cosa, una volta individuato il difetto è necessario notificarlo al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, inviando una raccomandata A/R o una email tramite servizio di posta certifica (PEC). In secondo luogo è richiesta l'avvio di una causa legale entro un anno della consegna dell'auto.
TUTELE E RISARCIMENTI
Nel caso in cui un acquirente riscontri a posteriori un difetto, e vi siano le condizioni per far valere la garanzia, i casi sono due: il difetto impedisce l'utilizzo del bene (vedi paragrafo successivo) oppure non lo impedisce. Se il difetto non impedisce il normale funzionamento dell'auto ed è riparabile, l'acquirente può scegliere fra tre forme di risarcimento: 1. richiedere alternativamente la restituzione di parte del prezzo, se già versato per intero; 2. richiedere uno sconto sul prezzo di vendita nel caso questo sia ancora da saldare; 3. richiedere la riparazione dell'auto a spese del venditore.
DIRITTO DI RECESSO TRA PRIVATI
Nelle vendite tra privati non è previsto il diritto di recesso, ossia il ripensamento sull'acquisto che prevede la restituzione dell'auto e il rimborso di quanto corrisposto. Quindi nessun acquirente può pretenderlo, ma è facoltà del venditore decidere spontaneamente di accettarlo. Solo nel caso in cui, a posteriori, si riscontri nel veicolo un difetto tale da renderlo inservibile, l'acquirente può scegliere la restituzione di quanto pagato o, di nuovo, la riparazione a spese del venditore: in entrambi i casi, se dimostrabile, è possibile anche la richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti.
CONSIGLI PRATICI PER CHI COMPRA
A conti fatti, per mettersi al riparo da sgradite sorprese è consigliabile adottare una serie di semplici accorgimenti pratici. Per il compratore resta imprescindibile il ricorso alla massima diligenza prima di concludere l’acquisto. Il controllo visivo e test su strada seguendo i nostri consigli per evitare sorprese e, quando possibile, avvalersi dell'aiuto del meccanico di fiducia. Una saggia decisione sarebbe quella di controllare il libretto di manutenzione del veicolo, verificando che l’auto sia stata sottoposta a tutti gli interventi di manutenzione programmata (tagliandi) e agli eventuali interventi straordinari disposti dal costruttore (richiami). Ancora meglio riuscire a risalire allo storico delle riparazioni, consultando fatture o ricevute rilasciate da meccanici o autofficine, per trovare traccia di difettosità note sull'auto in questione. Senza dimenticare, naturalmente, il controllo dei documenti e la verifica che il mezzo non sia sottoposto a fermo amministrativo. Evitate di sottoscrivere la formula ''visto e piaciuto''.
CONSIGLI PRATICI PER CHI VENDE
Lato venditore, per scongiurare rivalse onerose è consigliabile mettere per iscritto una lista - sincera e obiettiva - di potenziali difetti o malfunzionamenti da sottoporre anzitempo all’interessato, cosicché l'acquirente non abbia titolo a lamentarsi in seguito di cose di cui era a conoscenza. Per lo stesso motivo, fornite una documentazione quanto più completa e precisa del veicolo, scrivendola nel contratto e mantenendone copia. Fate controfirmare la formula visto e piaciuto o analoga esenzione di responsabilità: non è affatto inusuale tra privati. E ricordate che, per poter concludere l’affare, vi serviranno certificato di proprietà (Cdp), carta di circolazione, atto di vendita e un valido documento d’identità.