Se nonostante navigatori spioni e postazioni imparate a memoria come le tabelline siete finiti in contravvenzione esiste l'ultima possibilità: il ricorso. Da quello semplice a quello quasi impossibile. Dal Giudice di pace fino all'assistenza di un legale. Prima di piangere per la rottura del salvadanaio e il conto punti in pericolosa discesa, meglio controllare. E, se esistono i presupposti, giocarsi la partita.
LE SANZIONI Un ripassino delle regole e delle sanzioni per chi esagera non fa mai male. Fino a 10 km/h in più rispetto al limite, la sanzione è solo pecuniaria ed è compresa tra 31 e 169 euro. Oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più, la sanzione pecuniaria è compresa tra 169 e 680 euro, ma in più c'è la decurtazione di 3 punti sulla patente. Tra i 40 e i 60 km/h in più, la sanzione pecuniaria varia tra 532 e 2.127 euro e la decurtazione è di 6 punti, con la sanzione accessoria della sospensione della licenza di guida da uno a tre mesi. Chiunque, infine, superi di oltre 60 km/h i limiti massimi è soggetto al pagamento di una somma da 829 a 3.316 euro, alla sottrazione di 10 punti dalla licenza e a sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
ABC Fin qui le sanzioni. Ma chi deve pagare le multe stradali? Di regola il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada (quelle che volgarmente chiamiamo multe) è a carico del conducente che commette l'infrazione, nel momento in cui essa viene rilevata. In casa di impossibilità di risalire al conducente o per sua incapacità di onorare il pagamento l'obbligo ricade sul proprietario del veicolo.
SANZIONI ACCESSORIE Ogni caso comunque fa storia a sé, e le vicende si complicano in caso di sanzioni accessorie. Ad esempio in caso di ritiro patente, punti da decurtare, per i quali la situazione si sta evolvendo e differisce anche a seconda delle interpretazioni. E soprattutto vale la prima regola base: se volete contestare non dovete assolutamente pagare. Basta proporre ricorso in carta semplice.
AVVERTENZA Fare ricorso si può ma non sempre e' semplice. Come in tutti gli aspetti legali occorre attenzione, analizzare il verbale e la situazione ed eventualmente raccogliere gli elementi a proprio favore. Tenendo presente che esistono solo alcuni casi certi e in altri invece diventa decisiva l'interpretazione del giudice.
RACCOGLIETE LE PROVE In ogni caso meglio prestare sempre la dovuta attenzione ai dettagli e informarsi: la rete, ancor più della carta stampata, costituisce un'inesauribile e continuamente aggiornata fonte di informazioni. E grazie al potere dell'interattività potete contattare (e avere delucidazioni di "prima mano") qualche vostro compagno di sventura. E i forum dedicati abbondano quasi sempre di risposte a casi "esemplari" forniti da professionisti.
FASCIMILI Se vi siete convinti di avere buone possibilità di vittoria, potete scegliere se affidare tutto al vostro legaleo rivolgervi ad un' Associazione di assistenza o difesa dei consumatori-cittadini. Oppure fare da soli. A proposito, su molti siti trovate i fac-simile degli stampati per ricorrere da compilare con i vostri dati.
RICORSO FACILE Non tutti i ricorsi sono uguali. Ci sono casi in cui (e valgono per tutte le contravvenzioni) le chance di vittoria sono molto elevate. Un ricorso in carta semplice e come per miracolo la multa è annullata. Un sogno, quasi, ma ci sono alcune circostanze in cui lo sforzo è minimo e il risultato finale garantito (quasi).
QUANDO CONVIENE Nei seguenti casi avete ottime possibilità di vittoria:
- dati anagrafici del proprietario del veicolo che non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- mancata indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione;
- notifica fuori termine, ovvero oltre i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione;
- mancata indicazione dell'agente accertatore;
- mancata indicazione della norma infranta.
SESSANTAEntro 60 giorni dalla contestazione della violazione del Codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di accertamento, è possibile fare ricorso al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione, oppure presso i Vigili urbani o la Polizia stradale. Tali indicazioni valgono per tutte le contravvenzioni, non solo quelle ricollegabili ad autovelox e similari.
RICORSI COMPLESSI A meno che non siate stati "liberati" da una delle "sviste" precedentemente elencate, ci sono i ricorsi più complessi, quelli ad esempio contro le multe da autovelox, in cui si va a disquisire di omologazioni, autorizzazioni etc.
MULTE DA AUTOVELOX In caso di multe "autovelox", la casistica relativa a ricorsi e scappatoie diventa davvero complessa e in continua evoluzione. Iniziamo col dire che la contravvenzione potrebbe essere oggetto di ricorso se non specifica alcuni importanti riferimenti:
- modalità di utilizzo degli strumenti (in particolare per i Telelaser);
- omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici);
- modello di apparecchio usato;
- tollerabilità in percentuale dello strumento;
- verifica della funzionalità del rilevatore;
- provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore (nel caso non vi sia stata contestazione immediata).
NON CANTATE VITTORIA Prima di esultare come Toni ai mondiali aspettate. Seuno dei punti sopra indicati non si trova a verbalepotete fare ricorso e sperare anche di vincerlo. Il Giudice di Pace è l'Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giornidalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale: lo stesso luogo ove risiede l'Ente che ha notificato la contravvenzione.
RICORSO AL PREFETTO E' possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, presentando l'istanza presso l'Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., perché, sia nella lettera, che nella busta venga indicata la parolina magica "RICORSO AL PREFETTO".
CONTESTAZIONE IMMEDIATA Un discorso a parte merita l'annosa questione della contestazione immediata. Fiumi di inchiostro e di sentenze sono stati versati su questo argomento. Laregola vorrebbe che, a meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione sia sempre immediata.
L'obbligo di contestazione immediata sembrerebbe derogabile anche in caso di:
- impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- sorpasso in curva;
- accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
- accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.
In ogni caso, nel verbale deve essere citata la motivazione per la quale non è stato possibile fermare il conducente.
SE IL PREFETTO Tenete conto che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada potranno dotarsi di autovelox anche laddove è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nell'eventuale verbale che dovessimo ricevere. Solo in quel caso si potrebbe quindi aprire la possibilità di ricorrere ma la materia è intricata e non sembrano esserci certezze. La situazione sarà oggetto di valutazione da parte del giudice ma in ogni caso non fatevi abbagliare dai roboanti titoli che periodicamente vengono ripresi dai giornali: per un ricorso accolto ce ne sono molti, moltissimi altri respinti, che ovviamente non fanno notizia.
LASCIA O RADDOPPIA? Occorre ricordare che in caso di esito negativo del ricorso dinnanzi al Prefetto, la violazione si raddoppia, anche se, nulla è ancora perduto! Infatti, qualora l'Autorità prefettizia dovesse respingere il ricorso (ha 120 giorni per farlo), nel termine improrogabile di 30 giorni è ancora possibile ricorrere al Giudice di Pace contro quest'ultimo provvedimento.
COMODAMENTE SEDUTI A pagare c'è sempre tempo. E si potrebbe dire oggi, c'è sempre un modo. Sperando forse di consolare il bravo automobilista, molti comuni escogitano modi nuovi ed ingegnosi per consentire di pagare "comodamente" il dovuto. Di regola le multe vanno pagate con il bollettino postale, ma si stanno diffondendo anche metodi alternativi. Dal Bancomat, ai portali "dedicati" al cittadino e in alcuni casi si può pagare anche presso le tabaccherie e i punti Lottomatica (se l'amministrazione locale ha aderito). Leggete le pieghe del verbale o della notifica e visitate il sito del vostro Comune e cercare informazioni a riguardo, se siete fortunati sbrigherete la pratica in un amen.
NON PAGO MANCO MORTO Vi siete incaponiti? Siete in guerra col mondo e non volete pagare? Facile a dirsi, ma prima o poi - a meno che non stiate programmando una fuga dall'altra parte del mondo - il conto finale, con tutte le maggiorazioni del caso arriva sempre. Di regola funziona così: il nome di coloro che non provvedono al pagamento delle multe per le violazioni al Codice della Strada entro 60 giorni dalla contestazione, viene immesso a ruolo esattoriale.
PIGNORATI E i verbali se non pagati nei termini o non contestati attraverso un ricorso subiscono una maggiorazione del 10% dell'importo originario per ogni semestre di ritardo, più le spese di procedimento. Entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, è sempre possibile fare ricorso al Giudice di Pace. Il mancato pagamento della cartella esattoriale comporta la riscossione forzata ed il successivo pignoramento.
POCHI MALEDETTI E SUBITO In alcuni casi, o se siete affetti da tirchieria acuta e anche un solo euro in più sborsato vi fa stare male pagare subito potrebbe essere la soluzione più economica.
PAGO SUBITO Strappare la multa e aspettare che arrivi a casa vi aiuta di sicuro a sfogare la rabbia, meno a risparmiare. L'art. 202 del Codice della Stradastabilisceche, in caso di sanzione pecuniaria (multa), il trasgressore potrà pagare entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione della stessa, un importo pari al minimo fissato per la norma infranta. Insomma si paga di meno e non vengono addebitati neppure i costi accessori di spedizione etc.
PRECLUSIONE Unico inconveniente: nel caso non aspettiate vi precludete la possibilità di fare ricorso e non saprete mai se la multa, per esempio, sarebbe arrivata a casa superati i canonici 90 giorni. Come in tutte le cose della vita dipende da che approccio preferite seguire. Ricordiamo inoltre che non è possibile ottenere il pagamento in forma ridotta se il conducente di veicolo a motore non ha arrestato il veicolo sotto l'ordine delle forze di Polizia, oppure si è rifiutato di esibire documento d'identità, la patente, il libretto o altri documenti da obbligatori.