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Codice della strada

Guida in stato di ebbrezza, un reato penale. Anzi no. Il caso


Avatar di Lorenzo Centenari, il 04/09/18

6 anni fa - Sentenza assolve un automobilista per particolare tenuità del fatto

Guida in stato di ebbrezza, ricorso accolto per "tenuità del fatto"

Sentenza assolve un automobilista per particolare tenuità del fatto. Sufficiente ora non farsi sorprendere "troppo" ubriachi?

C'È SBORNIA E SBORNIA Istintivamente, viene da chiedersi se l'individuo in stato di ebbrezza non fosse in questo caso il giudice, anziché l'automobilista. In attesa che anche in Tribunale venga introdotto il test dell'etilometro, riportiamo la notizia di un conducente dapprima condannato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, successivamente assolto per "particolare tenuità del fatto". In altri termini, assolto perché non era ubriaco abbastanza da giustificare l'applicazione della legge. Dopotutto, che vuoi che siano un paio di cicchetti in più del consentito. 

IL CASO È CHIUSO La vicenda: come riporta il portale giuridico Studio Cataldi, i mesi scorsi un automobilista era stato chiamato in giudizio perché sorpreso alla guida in inequivocabile stato di ebbrezza. Tasso alcolemico accertato dall'etilometro, 1,10 grammi per litro. Sia al primo colpo, sia al test successivo. Condannato in primo grado, l'imputato non si è perso d'animo e ha presentato ricorso. E con la sentenza n. 1989/2018, la Corte di Appello di Venezia gli ha dato ragione: applicazione dell'ex Art. 131-bis del Codice Penale (particolare tenuità del fatto) e assoluzione piena.

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COSA DICE IL CODICE Sempre avvalendoci della competenza degli esperti di Studio Cataldi, apprendiamo come l'articolo in oggetto delinei "una causa di non punibilità di natura sostanziale che risponde alla concezione gradualistica del reato e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità del diritto penale. L'istituto risponde altresì ad una logica deflattiva, mirando a diminuire le fattispecie che, nonostante il superamento della soglia della tipicità, non giustificano l'irrogazione della pena ma piuttosto una sanzione civile finalizzata ad attuare la tutela risarcitoria e/o ripristinatoria".

IL FATTO (NON) SUSSISTE Ancora sull'Art. 131-bis: "Per effetto della particolare tenuità, pur rimanendo il fatto in astratto penalmente rilevante, il modesto disvalore che lo caratterizza in concreto fa venire meno l'interesse punitivo penale dell'ordinamento". Le toghe veneziane hanno in sostanza stabilito che mettersi al volante con un tasso alcolico di 1,10 g/l non sia un crimine meritevole di punizione. Smentendo il Codice della Strada stesso, che per un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l impone, oltre alla sospensione della patente di guida da 6 mesi a un anno, un'ammenda da 800 a 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi.

LIBIAM NEI LIETI CALICI Invece la Corte ha ritenuto che "le ragioni non fossero sufficienti né da sole, né unitariamente, ad escludere il fatto dal perimetro operativo della condizione di esclusione della punibilità del fatto". Aggiungendo, come se non bastasse, che "la sussistenza di un precedente specifico risalente nel tempo e non più presente nel certificato del casellario non poteva essere eccessivamente enfatizzata". Quindi l'uomo era recidivo, ma in fondo il primo episodio era acqua passata. E una sbornia (anzi due) va perdonata (???). Un precedente, per la sicurezza sulle strade, molto, molto pericoloso.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/09/2018
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