La notizia ha forse già raggiunto le tue orecchie o, più probabilmente, il display del tuo adorato smartphone. La notizia è che la Cassazione ha stabilito che i cartelli che segnalano un dispositivo di controllo della velocità non devono necessariamente specificare la natura del dispositivo stesso. Cioè se si tratti di dispositivo per il controllo ''puntuale'' della velocità, altrimenti detto autovelox, oppure di un dispositivo per l'accertamento della velocità media, in gergo Tutor. Ti becchi la multa e sarà inutile che tu presenti alcun ricorso. In conclusione: occhi aperti, ancora più di prima. Ma come stanno le cose, per davvero? La norma è cambiata o la norma c'è sempre stata? La risposta ti sorprenderà.
IL CASO SCUOLA Per i più pazienti, alleghiamo in calce all'articolo il testo completo della sentenza della Corte Suprema (ordinanza N. 19377/2024), testo dal quale estrarre sin nei minimi dettagli le ragioni che hanno portato i giudici a ribaltare la pronuncia del Tribunale di Latina. Pronuncia che in precedenza aveva accolto il ricorso di una ditta di trasporti, un automezzo della quale era stato sorpreso, a novembre 2015, a oltrepassare il limite di velocità di 90 km/h su una strada del comune di Sonnino. La materia è come sempre delicata e si presta a numerose interpretazioni differenti. L'interpretazione della Cassazione, tuttavia, è quella che fa giurisprudenza.
Cassazione: non è necessario specificare che il controllo riguarda la velocità ''media''
DURA LEX SED LEX In sostanza la Corte sostiene come la legge, nella fattispecie l'articolo 142 del Codice della Strada (Limiti di Velocità), nemmeno in seguito alle più recenti modifiche abbia mai imposto agli Enti locali preposti all'accertamento delle violazioni l'obbligo di accompagnare all'avviso di controllo della velocità la descrizione dell'apparato stesso. Il CdS, secondo la Cassazione, prescrive alle amministrazionil'obbligo di segnalare la presenza dell'apparecchio elettronico di controllo velocità, ma senza ulteriori precisazioni. Che quindi, il Tribunale di Latina, accogliendo il ricorso del soggetto sanzionato, avrebbe assunto una decisione ''arbitraria'', finendo per creare una inesistente ''norma ad hoc'' specifica per i controlli della velocità media ''contraria alle disposizioni del Ministero dei Trasporti''. Disposizioni che a loro volta si limitano a indicare la scritta e le dimensioni del cartello di segnalazione e non contengono invece disposizioni particolari a seconda degli apparecchi utilizzati.
Per la legge, tra avviso Tutor e autovelox non c'è alcuna differenza
PERICOLO COSTANTE La condizione indispensabile affinché una sanzione per eccesso di velocità sia da considerare nulla, è quindi che il dispositivo non sia regolarmente ''omologato'', oltre che ''approvato''. Che poi il cartello stesso ometta di specificare che il controllo interessa la velocità media (Tutor), oppure la velocità istantanea (autovelox), non può rappresentare motivo di rivalsa. Secondo la Cassazione, insomma, la norma già c'era ed è stata sino a ieri interpretata male. E al netto di tutte le considerazioni ''filosofiche'', l'unica contromisura a disposizione degli automobilisti è quella di adottare uno stile di guida morigerato. E rispettare i limiti, non solo in corrispondenza della fotocellula. Anche prima e anche dopo. Vacanziero avvisato.
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Ordinanza Cassazione N. 19377 2024.pdf | 1215 Kb |