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Giurisprudenza

Sesso in auto, ecco quando è reato penale. Cosa si rischia


Avatar di Lorenzo Centenari, il 26/10/18

6 anni fa - Gli atti osceni in luogo pubblico sono stati depenalizzati. Tuttavia...

Sesso in auto: quando è illecito, quando è reato, cosa si rischia

Gli atti osceni in luogo pubblico sono stati depenalizzati. Ma esistono circostanze per le quali la pena resta ancora molto severa

FAMOLO IN AUTO Al cuor non si comanda, agli impulsi primordiali ancora meno. E quando il desiderio chiama, non c'è circostanza che sconsigli ai due di darci dentro. Il sesso in auto è vecchio come il mondo (quello dell'auto, almeno), talvolta fugace e spoglio di ogni affetto, talvolta passionale, persino romantico. La legge purtroppo non distingue tra un rapporto in cui c'è sentimento, e un atto sessuale consumato senza trasporto amoroso. A fare la differenza, è semmai il luogo nel quale la vettura-alcova è parcheggiata (perché si presume che sia ferma). Se si fa sesso in auto in un posto abitualmente frequentato da minori, il rischio è quello di essere sbattuti in carcere. Facciamo il punto.

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SESSO COME ILLECITO Come riporta con puntualità e dovizia di particolari il portale di informazione giuridica Studio Cataldi, da reato penale quale era fino al 2016, esprimere al partner la propria attrazione carnale all'interno dell'auto è stato parzialmente depenalizzato ad illecito amministrativo. La sanzione pecuniaria oscilla ora da 5.000 euro a 30.000 euro: a un 42enne di Treviso, qualche settimana fa è stato sventolato un verbale da 20.000 euro (da dividere alla romana con la propria ospite). Ma quando un rapporto sessuale rientra tra gli atti osceni in luogo pubblico? La giurisprudenza è da tempo conforme nel ritenere che l'offesa al pudore si realizzi "nel momento in cui l'atto è percepibile da un numero di persone indeterminato". Perché svolto in una piazza, una strada pubblica, un parcheggio.

SESSO COME REATO I guai seri iniziano quando il rapporto sessuale "è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano". D'accordo, ma cosa si intende per luoghi abitualmente frequentati da minori? La parola alla Cassazione, sentenza n. 29239/2017: "Rientrano nella nozione tutti i luoghi dove ordinariamente si svolge la socialità di essi, ove gli stessi abitualmente, non solo prevalentemente, si trovino". Sia quindi asili, scuole, palestre, sale giochi, luoghi cioè dove i minori costituiscono la maggioranza, sia anche i luoghi semplicemente eletti come punti d'incontro e socializzazione: il muretto di una via pubblica, un cortile condominiale. Occhio a dove amoreggiate...


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/10/2018
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