Quando fare sesso in macchina è un atto osceno in luogo pubblico? Quali sanzioni comporta? Cosa dice la legge
DEPENALIZZATI GLI ATTI OSCENI Cari affezionati della camporella, non aspettatevi una guida pratica: non siamo certo qui a darvi consigli su come e dove farlo in barba alla legge. Sappiate però che un decreto legislativo del 2016 ha depenalizzato gli atti osceni in luogo pubblico, come ben spiegato da Studio Cataldi: ecco, in sintesi, che cosa si rischia se, travolti dalla passione, si decide di consumare in macchina.
UNA MULTONA PER DUE Ciò che il famoso decreto ha stabilito, innanzitutto, è che la legge non prevede più l'arresto per la fattispecie di cui sopra, se non in rari casi. In generale, chi oggi decide di avere rapporti in un'automobile parcheggiata in luoghi pubblici rischia quasi esclusivamente una pena pecuniaria. Ma non è una multa da poco: si va da 5.000 a 30.000 euro: comminata a ciascun partecipante all'atto.
Sesso in auto: il luogo dove è parcheggiata l'auto fa la differenza
CONTA DOVE L'AUTO È PARCHEGGIATA Di particolare gravità è se gli atti sessuali avvengono in luoghi abitualmente frequentati da minori. Per maggior tutela di questi ultimi, la legge prevede, in questo caso, la possibilità della pena detentiva da quattro mesi a quattro anni e sei mesi. Al contrario, se l'auto si trova in area privata e non esposta al pubblico il fatto non sussiste.
PENALE, CA VA SANS DIRE Ancorché depenalizzati, gli atti osceni in luogo pubblico sono puniti in base al codice penale, che dispone: ''Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano''.
SCONTO SE NON È INTENZIONALE Interessante notare che il codice penale prevede una sorta di sconto se l'atto osceno è compiuto non per dolo, ma per colpa, ossia senza intenzionalità. L'articolo riportato poc'anzi (c.p. 527) cita infatti: ''Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro''. A voi il compito di immaginare come si possa essere ritenuti responsabili di un atto osceno compiuto contro la propria volontà.