L'emendamento interessa solo le polizze danni diverse dalla RC Auto. Per cambiare compagnia, non servirà la disdetta. Come già accade
TACITO O NON TACITO? Tiene banco in questi giorni il dibattito sull'eventualità che il Ddl concorrenza, tra gli altri provvedimenti, ripristini il controverso tacito rinnovo sui contratti RC Auto. In attesa che il disegno (dopo il solito iter burrascoso) diventi legge a tutti gli effetti, proviamo a fare chiarezza.
LIBERI TUTTI Se l'emendamento sul tacito rinnovo passerà all'esame di Camera e Senato, esso innanzitutto escluderà in ogni caso l'assicurazione obbligatoria. Vale a dire: per l'RC Auto, nulla cambia. Dal 2012, su provvedimento del Governo Monti, per disdire un qualsiasi contratto di Responsabilità Civile Auto e passare a una compagnia concorrente non è più necessario comunicare la propria scelta per raccomandata entro una determinanta scadenza (solitamente, 15 giorni). Le assicurazioni, sia quelle tradizionali, sia quelle telematiche, non possono cioè includere nella copertura RC alcun vincolo di permanenza: al termine del periodo di tutela, il cliente è libero di rinnovare oppure di cambiare, senza doversi preoccupare di segnalarlo.
DURA LEX... Il tema oggetto di dibattito sono semmai le polizze accessorie: furto/incendio, infortuni al conducente, atti vandalici, cristalli, etc. Pur venendo spesso stipulate contestualmente al contratto principale, a seconda dei casi - la Legge lo consente - esse infatti potrebbero essere disciplinate in modo diverso. E includere il vincolo del tacito rinnovo, proprio quello che impone all'automobilista di muoversi per tempo e informare la compagnia delle proprie intenzioni di disdetta. Ed è proprio sulle assicurazioni complementari, che il Senato avrebbe espresso la volontà di eliminare la condizione della disdetta obbligatoria, ove prevista. Proposta respinta i giorni scorsi dalla Cameradei Deputati.
PROMOZIONI ESCLUSE Ma attenzione. In attesa di approvazione, una clausola del Ddl concorrenza già in realtà riconosce il divieto di tacito rinnovo sulle coperture per i rischi, ma SOLO se la stipula è contestuale alla Rc Auto. Più precisamente, il testo del Ddl lo prevede "qualora lo stesso contratto, ovvero un altro stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale, sia i rischi accessori". Nella realtà, le stipule sono quasi sempre simultanee. Ma in particolari casi, no. Come quando le reti commerciali delle case automobilistiche, o le singole concessionarie di propria iniziativa, effettuano offerte promozionali che includono nel pacchetto una o più garanzie accessorie in omaggio al cliente di un'auto. In quel caso, il tacito rinnovo sarebbe ancora legale. Attendiamo sviluppi. In un senso, o nell'altro.