PROVERBI Pasqua con chi vuoi, dicevano. Già è la seconda volta di fila che gli adulti (i nostri governanti) non mantengono la promessa, e a noi bimbi piccoli (i cittadini) non resta che chiuderci in camera a giocare coi trenini sul tappeto. Maledetto Covid, nemmeno a questo giro la Resurrezione di Nostro Signore potrà celebrarsi come si faceva un tempo: chi a casa di parenti e amici, chi in villeggiatura (fin per carità). Solo chi usava festeggiare con il proprio nucleo stretto, a questo giro (esattamente come un anno fa) non ci troverà nulla di strano.
ZERO SFUMATURE DI ROSSO Il decreto parla chiaro: da sabato 4 a lunedì 6 aprile, Italia intera in zona rossa, senza distinzioni tra Regioni e senza sfumature di colore. Sabato Santo, Pasqua, Lunedì dell'Angelo: tutti retrocessi d'ufficio all'ultima classe di merito e palla al centro. Esercizi chiusi, coprifuoco ferreo, al bando spostamenti tra Comuni. E a maggiore ragione, tra Regioni. Quindi niente spostamenti verso la seconda casa, niente fughe ''oltrecortina'', neanche per ''necessità''. Ma è proprio così?
LUOGHI COMUNI Parlo a nome mio (e confesso, in questo modo, che nel titolo ho ''bluffato''). A Natale scorso, mi sfuggiva quale differenza intercorresse tra quei giorni, a calendario, sottolineati con matita rossa, e qualsiasi altro giorno del mese. Mi spiego: se il coprifuoco vige dalle ore 22 alle ore 5 del giorno seguente, come può - chiedevo tra me e me -, questa misura, rafforzarsi ulteriormente? Vietato uscire di casa un dì feriale, vietato uguale la Vigilia di Natale, Santo Stefano, l'Epifania, eccetera. Vietato, salvo casi di necessità, ovviamente. O forse che, se a mezzanotte io sto male come un cane, non posso raggiungere il Pronto Soccorso perché vige un coprifuoco al cubo? Sta di fatto che - fortuna - non è sorta l'esigenza, e quelle benedette notti le ho trascorse da discepolo modello, ovvero in tuta e babbucce, ad ascoltare musica in casa da solo (bleah).
CHIUSA PARENTESI Tutta 'sta premessa, e ritorniamo ai giorni nostri. Dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, il passo è breve. Con la differenza che per Pasqua, se il bel tempo assiste, il desiderio di evasione sorge naturale. Esaminiamo allora insieme le misure: e di qualsiasi azione, ce ne assumeremo piena responsabilità.
DURA LEX All'articolo 1, comma 5, il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 stabilisce innanzitutto che ''nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 per la zona rossa''.
UN PASSO INDIETRO Andiamo allora a rispolverare il decreto legge n. 19del 25 marzo 2020 (un anno fa, ripeto: un anno fa spaccato): posto che il testo in questione è all'articolo 1, comma 2, e non all'articolo 2 (tutti possono sbagliare...), leggiamo che ''[...] possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure [...] limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni [...]''.
MACCHINA DEL TEMPO Finalmente, ho capito: in base al decreto, il 3-4-5 aprile le lancette tornano indietro di 12 mesi, al lockdown duro della scorsa primavera (e così fu anche a Natale). Ma esattamente come allora, ricorre l'equivoco dell'espressione ''situazioni di necessità o urgenza''. Per non parlare di ''altre specifiche ragioni'', che a quanto pare, escludono sia le ragioni di necessità o urgenza, sia quelle di lavoro o di salute. Sono insomma concetti generici, principi all'interno dei quali un avvocato e un giudice hanno ampio spazio di manovra. Cosa si intende per ''necessità''? Che cosa per ''urgenza''? Le FAQ del Governo forniscono risposte, ma un conto è una pagina web, per quanto di natura istituzionale, altro contesto è l'aula di un tribunale.
IL QUARTO MISTERO DI PASQUA Ma torniamo al decreto del 13 marzo, il più recente: sempre all'articolo 1, comma 5, leggo che ''nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo''. Ecco allora il comma 4, primo periodo: ''Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi''. Anziché in ambito comunale, come per tutti gli altri giorni fino a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile (data cioè che coincide con la scadenza del decreto), la misura allenta perciò leggemente la presa, estendendosi ai confini di regione.
RICAPITOLANDO in generale, fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, anche verso un’altra Regione, più il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori Regione. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute, sono invece consentiti solo sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021. Quindi: Sabato Santo, Pasqua a Pasquetta, visite ad amici e parenti consentite, solo entro Regione. Al massimo, si parte in due (conviventi), col ''bonus'' degli under 14. E scegliete bene chi andare a trovare, avete un solo gettone da spendere.
TE-LE-FO-NO-CA-SA In conclusione, il tanto discusso tema della seconda casa. Per il quale, teniamo per buone le sacrosante FAQ governative. Che al punto specifico, questo dicono: dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare ''rientro'' alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette ''seconde case''. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al ''rientro'', è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.
IL VERDETTO Quindi sì, posso raggiungere la mia seconda casa, ovunque essa si trovi. A patto che sia davvero la seconda casa. Ultima considerazione tecnica, suffragata da dati scentifici e formulata dopo consulenze di qualificati professionisti: che casino.