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Codice della Strada

Omicidio stradale, revoca patente solo in caso di alcol e droga


Avatar di Lorenzo Centenari, il 22/02/19

5 anni fa - La sentenza della Corte Costituzionale: illegittimo l'art. 222 del CdS

Omicidio stradale, revoca patente solo in caso di alcol e droga

La sentenza della Corte Costituzionale: illegittimo l'art. 222 del CdS, revoca automatica licenza di guida solo in casi particolari

MORTI ALCOLICHE Pugno duro, ma coi dovuti distinguo. Perché uccidere è reato, ma uccidere da ubriachi, oppure drogati, è un reato ancor più grave. Le rispettive pene devono perciò essere formulate tenendo in massimo conto il grado di (ir)responsabilità del'imputato. Omicidio stradale, niente più revoca automatica della patente come da Codice. Il provvedimento scatterà soltanto in caso di guida in stato di ebbrezza, o sotto l'effetto di droghe. Così si sono pronunciati i magistrati della Corte Costituzionale, delegittimando quindi il passaggio del Codice della Strada (Art. 222) che al contrario, oggi, prevede la revoca della licenza in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. 

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REVOCA O SOSPENSIONE? In particolare, la Corte ha riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente per reato di omicidio stradale (episodio che secondo il Codice penale prevede condanne intermedie tra omicidio colposo e omicidio volontario) solo in caso esista l'aggravante dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe. Mentre in tutte le altre circostanze, tra le quali anche passaggio con semaforo rosso, alta velocità, inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o linea continua, l’automatismo viene escluso. Al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della licenza. Entro un mese, la sentenza sarà depositata in via definitiva.

NIENTE SCONTI Su alcol e droghe, la Corte non transige. Passata al vaglio sotto ogni suo aspetto, la legge n. 41 del 2016 che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendone le precedenti sanzioni, ha anche superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per i reati, appunto, di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti. In pratica, niente sconto della pena per concorso di colpa se l'automobilista risulta positivo.


Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2019
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