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Autocertificazione falsa o spostamento in auto immotivato, fioccano sanzioni. Ecco come tutelare la propria fedina penale
I FURBETTI DEL COVID Il virus imperversa, e nonostante ripetute raccomandazioni, c'è ancora chi sfida la salute propria e quella della collettività. Oltre che, ovviamente, la legge. Le statistiche riportano di oltre 20 mila cittadini segnalati i primi 7 giorni per inosservanza del decreto. Da quando è in vigore il divieto di uscire di casa senza valido motivo, che esso sia il lavoro, la salute o la necessità di spesa di generi alimentari, Polizia, Carabinieri ed organi della Municipale non perdonano. Dichiarazioni false (gravissimo, sappiatelo) smascherate da verifiche immediate, incapacità di opporre una giustificazione consistente al proprio spostamento: scatta d'ufficio la sanzione, o per meglio dire, la ''denuncia'' vera e propria. Non esattamente un atto trascurabile. Detto che chi viene sorpreso a infrangere la legge deve pagare (ancor di più se mente, peggio ancora nel caso sia sottoposto alla misura della quarantena), che fare per (almeno) limitare i danni?
COSA DICE LA LEGGE Muoversi in auto per ragioni che non siano tra quelle elencate nel modello di autocertificazione realizzato ad hoc per l'emergenza CoVid-19 coincide con la violazione dell'art. 650 del Codice Penale: Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. ''Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro''. Trascuriamo, in questo articolo, le violazioni ancor più gravi, quelle cioè che fanno capo agli articoli 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), quando si circola in condizioni di salute cagionevoli, e 483 del Codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
INFRAZIONE? NO, REATO Ai controlli, qualora l'automobilista o il motociclista non siano in grado di dimostrare la reale necessità del proprio transito, le Forze dell'ordine procedono rispettivamente a: identificare il soggetto (chiedendogli le generalità); fargli eleggere il domicilio (al quale verrano indirizzate le comunicazioni successive); domandargli il nome di un difensore di fiducia (in caso contrario, gli verrà assegnato un avvocato d'ufficio). Infine, Polizia o Carabinieri provvederanno a fare comunicazione di notizia di reato per violazione del sopracitato articolo 650 del Cp. Non viene insomma semplicemente comminata una multa, come nel caso di un eccesso di velocità, un sorpasso vietato, etc. Circolare in auto, in questi giorni, per la legge equivale a commettere un ''reato'' vero e proprio. Cioè dal momento della denuncia, scatta un procedimento penale a proprio carico.
Denuncia per violazione art. 650 del Cp, ecco come comportarsi
MANTENERE LA CALMA Solitamente, al trasgressore viene irrogata la cosiddetta ammenda. Ebbene, non si scambi una ''ammenda'' con una ''multa'': per il Codice penale, una ammenda infatti è una pena, tanto come l'arresto e la reclusione. Il pagamento dell'ammenda equivale perciò all'esecuzione della pena. Il proprio reato viene trascritto sul casellario giudiziale, e il soggetto non è più incensurato. Con tutte le spiacevoli conseguenze che seguiranno nella propria vita quotidiana. Il proprio certificato penale registrerà infatti una condanna in via definitiva per inosservanza dell'art. 650: non verrà nemmeno specificata la circostanza, rimarrà soltanto impresso come il soggetto, in passato, abbia ignorato un provvedimento dell'autorità. Morale: affrettarsi a pagare l'ammenda sembra non essere l'opzione più saggia.
CONVERSIONE Per non incorrere in grane successive dovute a una fedina penale sporca, un comportamento alternativo da seguire può essere perciò quello di non pagare l'ammenda non appena, nei mesi successivi, essa venisse recapitata da parte della Procura competente tramite notifica del cosiddetto decreto penale di condanna. E nel frattempo, di contattare l'avvocato: semplificando, la legge prevede un tempo di 15 giorni per presentare opposizione, e trasformare (tramite il c.d. processo di ''oblazione'') l'ammenda in una somma pecuniaria. Solo dopo aver pagato suddetta somma trasformata tramite oblazione, il reato verrà estinto. In conclusione: osserviamo la legge e restiamo a casa (salvo necessità improrogabili). In caso di denuncia, sangue freddo: e oltre al danno, scongiuriamo almeno la beffa.