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COVID-19, EUROVACANZE AI TEMPI DELLA FASE 3
LO SCANSAVIRUS Partire in automobile per risparmiarsi la trafila dei controlli aeroportuali, e per assaporare il fascino del viaggio oltre che godersi la destinazione. Un principio valido qualora il luogo da raggiungere non sia troppo distante, e qualora lo spirito da viaggiatori on the road non vi abbia mai abbandonato. Un principio che ad agosto e settembre 2020 è minacciato tuttavia da un quadro sanitario a quanto pare ancora preoccupante: stando ai bollettini, il COVID-19 non molla la presa, anzi tenta il rimbalzo. E attraversare l'Europa, quest'estate non è affatto un gioco da ragazzi, nonostante le frontiere siano quasi tutte aperte. Spagna, Grecia, Malta, Croazia, ma anche Romania, Bulgaria, Kosovo, Serbia, le nazioni sotto osservazione: chi rientra, ora deve sottoporsi a test obbligatorio, o peggio ancora, a quarantena. Paesi del Mediterraneo, ma non solo. Con l'aiuto del portale istituzionale Viaggiare Sicuri, ecco il punto della situazione. Per chi intende muoversi con la propria auto, ma non solo.
LA NORMATIVA Il 7 agosto è stato innanzitutto approvato un nuovo Dpcm che, tra le altre cose, disciplina gli spostamenti da e per l’estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020. Il Dpcm 7 agosto 2020 prevede in particolare che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Anche le singole Regioni possono imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di determinati obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda perciò di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte della propria Regione di residenza. Nell’Allegato 20, il nuovo Dpcm suddivise i Paesi in 6 gruppi, per ciascuno dei quali si applicano misure differenti.
- A - San Marino e Città del Vaticano
- B - Paesi Ue (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), Paesi Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
- C - Bulgaria e Romania
- D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
- E - Resto del Mondo
- F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana
A - SAN MARINO E CITTÀ DEL VATICANO
Nessuna limitazione.
B - PAESI UE (TRANNE CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA, ROMANIA E BULGARIA), PAESI SCHENGEN, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, ANDORRA E PRINCIPATO DI MONACO
Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per tutti i Paesi dell’Unione Europea, tranne Romania e Bulgaria. Rimane l’obbligo di compilare un'autodichiazione (scarica qui il modello del Ministero degli Esteri).
CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA Il Ministro della Salute stabilisce che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche, alternativamente:
- presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedentiall’ingressonel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
C- BULGARIA E ROMANIA
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (leggasi quarantena), è necessario compilare un'autocertificazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
D- AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY
Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.
E - RESTO DEL MONDO
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
F - ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare l'autocertificazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.
KOSOVO, MONTENEGRO, SERBIA Anche da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare l'autocertificazione, etc. (vedi sopra).
COLOMBIA Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso (in base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020), con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.