Fidarsi è bene, non fidarsi è pure meglio. Vale - ahimé - nelle negoziazioni di servizi o di prodotti di qualsiasi tipo, automobili usate incluse. Presente la classica clausola ''vista e piaciuta''? Alzi la mano chi ha prestato un'attenzione troppo scarsa ad alcuni dettagli del veicolo in oggetto, per poi ritrovarsi ad affrontare grane sia di ordine meccanico o elettronico, sia - anche peggio - di natura legale. ''Vista e piaciuta'' una formula generica che si ben si presta ai malintesi, un recente pronunciamento della Cassazione dovrebbe tuttavia fare luce una volta per tutte sul suo reale significato.
DURA LEX SED LEX La sentenza N. 9588/2022 della Suprema Corte stabilisce infatti come, nel caso di acquisto di una vettura usata, in presenza della clausola contrattuale ''visto e piaciuto'' il venditore debba essere esonerato solamente dai vizi riconoscibili, ma non dai cosiddetti ''vizi occulti''. Ricostruendo passo per passo la vicenda oggetto della controversia, i giudici sostengono in sostanza come la mera circostanza che si trattasse di un'auto usata non escludesse una ragione per sollevare il venditore dalla responsabilità per vizi, né dalla necessaria verifica che il bene al centro della compravendita fosse conforme a quello previsto nel contratto.
ESEMPI Il nodo sta proprio nella differenza - talvolta sottile - tra vizi riconoscibili e vizi occulti. Un faro malfunzionante o un sincronizzatore del cambio particolarmente usurato sono vizi riconoscibili. Una centralina motore modificata e fonte di possibili problemi, così come la rimozione del filtro antiparticolato, sono vizi occulti.
CASO SCUOLA A sottolineare l'importanza della sentenza è il Codacons: ''La Cassazione - afferma il presidente nazionale Marco Donzelli - detta ora alcuni principi di fondamentale significato, volti a tutelare il consumatore nel caso di acquisto di una vettura usata sia da concessionaria, sia da soggetto privato. Fondamentale che il consumatore sia sempre consapevole delle tutele previste della legge''.
VISTO E PIACIUTO Sentenza della Cassazione a parte, la questione resta delicata. Come suggerisce l'espressione stessa, la formula ''visto e piaciuto'' comporta che il compratore abbia visto l'oggetto che intende acquistare, ne abbia valutato di persona il suo reale stato di conservazione e di funzionamento, e che quindi lo acquisti nella consapevolezza dei pregi e degli eventuali difetti, rinunciando perciò a rivalersi sul venditore, qualora in seguito riscontri problematiche di sorta. Tutto questo a patto che il venditore stesso non taccia la presenza di vizi non verificabili al momento di una perizia sommaria. D'altra parte, l'articolo 1490 del Codice Civile afferma sia che ''il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore'', sia che ''il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa''.