Dal 1° dicembre 2018 regole più severe per le auto immatricolate all'estero. Cosa dice il Codice e quali mezzi possono circolare
GIRO DI VITE Un po' come avesse scoperchiato il vaso di Pandora, la nuova legge sulle targhe estere. A quanto pare il fenomeno è diffuso, tanto che il primo mese di applicazione già registra un monte multe niente affatto trascurabile. Parliamo ovviamente della riforma, contenuta nel decreto Sicurezza, degli articoli 93 e 132 del Codice della Strada, quelli appunto che disciplinano la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Si ha notizia di sanzioni elevate a Trieste, Trento, Mestre e altre località ancora. Facciamo chiarezza sulla nuova norma.
COME DA CODICE/1 A decorrere dal 1° dicembre 2018, l'art. 93 del CdS afferma che "[...] e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero [...] Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Shengen, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche' nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro con un'impresa Ue o Shengen, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo [...] Per la violazione si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro e il divieto di circolazione [...] Qualora, entro il termine di 180 giorni, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa [...]".
DOCUMENTI, PLEASE Chi ha un mezzo in comodato ma non ha a bordo il documento che ne attesti la disponibilità dovrà invece pagare una multa da 250 a 1.000 euro ed esibirlo entro 30 giorni. Nel frattempo scatta il fermo amministrativo.
COME DA CODICE/2 A sua volta, l'art. 132 chiarisce che "[...] Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno. Scaduto il termine, se il veicolo non e' immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via [...] Chiunque viola le disposizioni e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro e al divieto di circolazione. Se entro il termine di 180 giorni il veicolo non e' immatricolato in Italia o non e' richiesto il rilascio di un foglio di via, si applica la sanzione accessoria della confisca".
QUESTIONE (IR)RISOLTA Alla cosiddetta esterovestizione gli automobilisti sono sempre ricorsi per godere di una serie di vantaggi, come il mancato versamento del bollo, il pagamento ridotto dell’RC Auto, la mancata notifica di multe e la sottrazione del veicolo ai controlli del Fisco. Il giro di vite mitigherà il fenomeno, ma non lo annullerà e probabilmente ispirerà altri escamotage. Quando si dice: fatta la legge...