Se l'ufficio o il comando più vicini distano molti km, e la pattuglia non ha con sé l'etilometro, puoi rifiutare gli accertamenti
RIFIUTO, ERGO SUM Se bevi, non guidare. E se guidi, non bere. Ma c'è una circostanza nella quale sei graziato. Non dal giudizio morale, per il quale la guida in stato di ebbrezza resta un comportamento condannabile. Ma dalla legge, invece sì. Non è infatti reato il rifiuto all'accompagnamento all'ospedale per procedere all'accertamento alcolimetrico, se esso dista molti chilometri dal luogo in cui il conducente è stato fermato.
SE MANCA L'ETILOTEST Questo, almeno, è quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 7 settembre 2017, n. 40758. Il caso vede coinvolti un automobilista che rifiuta di sottoporsi all'accertamento di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, e una pattuglia di Carabinieri sprovvista in quel determinato momento della strumentazione necessaria ad eseguire il test. Per le analisi, era perciò necessario percorrere molti chilometri e raggiungere il più vicino ufficio o comando.
RICORSO ACCOLTO In primo e secondo grado, i giudici dichiarano il conducente colpevole e applicano la procedura penale. La sentenza viene tuttavia sovvertita in Cassazione, per la ragione seguente: "Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici non è integrato laddove il conducente si opponga all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo dell'art. 186 del Codice della Strada".
QUESTIONE DI COMMI Il comma terzo dell'art. 186 del CdS non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente: non è quindi in capo agli agenti un implicito potere di accompagnamento, senza che essi incorrano nella violazione del principio di libertà personale. Per effetto del comma settimo, invece, è esclusa la contravvenzione (qualora non si sia verificato alcun incidente stradale) per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.
IL CASO E' CHIUSO Non avendo il conducente provocato alcun sinistro, né avendo gli agenti un etilometro a disposizione, il reato non sussiste. Fortuna e determinazione hanno salvato l'automobilista. L'invito è comunque quello di seguire il consiglio iniziale: se guidi, non bere. All'alt dei Carabinieri, facilmente troverai anche tutta l'attrezzatura per smascherare la tua sbornia.