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Revisione, sospensione e revoca della Patente


Avatar Redazionale, il 29/10/01

23 anni fa -

Come comportarsi nel caso di verifica della idoneità di guida, di sospensione e di revoca della Patente per gravi violazioni del Codice.

La revisione della Patente
Può essere disposta dagli Uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile e dal Prefetto: il titolare della patente può essere sottoposto a visita medica locale o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici o della necessaria idoneità tecnica o in caso di incidente o in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
L'esito degli esami è comunicato agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Chi guida senza sottoporsi agli accertamenti o agli esami è soggetto a sanzione amministrativa e al ritiro della patente.

La sospensione della Patente

La patente è sospesa a tempo determinato per violazioni particolarmente gravi delle norme del codice della strada. L'organo di Polizia che accerta la violazione ritira la patente, annotando il provvedimento sul verbale di contestazione, e rilascia un permesso provvisorio valido sino al luogo dove il conducente intende portare il veicolo.

Entro 15 giorni il Prefetto del luogo ove il titolare è residente (o del luogo ove è avvenuta la violazione nel caso in cui il titolare sia residente all'estero) emana l'ordinanza di sospensione indicando il periodo di sospensione che decorre dal giorno del ritiro. Se il Prefetto lascia scadere il termine dei 15 giorni, il titolare della patente ne può chiedere la restituzione.

Il titolare della patente può opporsi al provvedimento dinanzi al pretore del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso (60 giorni se il titolare risiede all'estero). Oppure, se la patente è sospesa a tempo indeterminato per perdita dei requisiti fisici e psichici, il ricorso è indirizzato al Ministro dei trasporti, entro 20 giorni dall'ordinanza di sospensione, che provvederà nei 45 giorni successivi al ricorso.

Chi guida durante il periodo di sospensione è passibile di arresto da 1 a 8 mesi, di sanzione amministrativa e di revoca della patente. La patente è riconsegnata al titolare su istanza in carta semplice alla scadenza del termine di sospensione su esibizione, se già notificata, dell'ordinanza di sospensione.

La revoca della Patente

La patente è revocata dagli uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione Civile quando:
1) il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti psico-fisici
2) il titolare non risulta più idoneo in sede di revisione
3) il titolare ha ottenuto la sostituzione della patente italiana con una di uno Stato estero
4) il titolare non è più in possesso dei requisiti morali, è socialmente pericoloso e può utilizzare la patente per commettere reati.
Se la patente è revocata bisogna rivolgersi all'Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile per chiedere nuovi esami di abilitazione alla guida, sempre che non vi siano motivi ostativi di carattere morale e che vi siano i requisiti psico-fisici.


Pubblicato da Redazione, 29/10/2001