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Le regole del gioco


Avatar Redazionale, il 19/12/12

11 anni fa - Gli aspetti legislativi dell'autocarro

Come spesso accade in Italia, le leggi sono chiare, ma l'attuazione e l'interpretazione non lo sono per nulla. Proviamo a fare un sintetico approfondimento, con l'intento di chiarire alcuni aspetti che, per varie ragioni, non lo sono affatto

TANTE LEGGENDE Sono tante le leggende, più o meno metropolitane, che ruotano attorno all’argomento e costituiscono la famigerata “questione autocarro”. Ma non sempre il proverbio tanto caro al Manzoni “vox populi, vox Dei” è veritiero. Nel caso della questione autocarro moltissime sono le vox populi, spesso discordanti, ma una sola è la Lex, la dura legge.

ANDIAMO CON ORDINE Buona parte dei problemi d’interpretazione del codice della strada riguardo all’impiego delle vetture e degli autocarri risale al 1998, più precisamente all’agosto del 1998, quando con il Decreto del Ministero dei Trasporti, aderendo alla direttiva europea 98/14/CE, è stato definitivamente abolito il trasporto promiscuo di merci e di persone.

TANTE CATEGORIE L’articolo 54 del nuovo codice della strada (decreto legislativo n°285 del 30/04/1992) classifica gli autoveicoli come “veicoli a motore con quattro ruote, esclusi i motoveicoli”. Li suddivide in dodici categorie: a) autovetture; b) autobus; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; f) autoveicoli per trasporti specifici; g) autoveicoli per uso speciale; h) autotreni; i) autoarticolati; l) autosnodati; m) autocaravan; n) mezzi d’opera.

ABOLITO L’USO PROMISCUO Restano così solamente due categorie alle quali i veicoli d’uso più comune, sotto le 3,5 tonnellate, possono appartenere: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. È il costruttore che decide in quale categoria omologare il modello, anche entrambe, ma ciascun autoveicolo deve avere una sola omologazione, autovettura o autocarro. Da qualche anno è più semplice ottenere l’omologazione autocarro N1 anche per veicoli nati per il trasporto persone, in quanto non è più richiesta la presenza della paratia di separazione tra il vano di carico e l’abitacolo. Se il costruttore ha effettuato l’omologazione, è possibile immatricolare il veicolo come autocarro.

PARLA CHIARO La legge sembra essere molto chiara: “destinati al trasporto delle cose e delle persone addette all’uso o al trasposto delle cose stesse”. La restrizione è abbastanza chiara. L’autocarro non può essere impiegato per il trasporto delle persone, tranne nel caso in cui siano addette all’uso o al trasposto delle cose stesse.

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LA QUESTIONE PICK-UP Questa categoria di veicoli, molto amati da coloro che praticano il fuoristrada, e non solo, sono solamente immatricolabili come autocarro, cioè N1. La presenza del cassone impone l’omologazione “autocarro per trasporto di cose – uso proprio” nel campo “(J.1)” della carta di circolazione, mentre a seconda della dimensione di cabina e cassone il campo “(J.2)” solitamente riporta il codice K9 (cassone con cabina allungata) o K8 (cassone allungato con cabina corta). Ciò significa che non può essere usato per il trasporto delle persone, se non nei casi sopracitati.

UN ESEMPIO Il giardiniere: gli attrezzi sul cassone sarebbero le “cose” e gli operai che dovranno utilizzare tali attrezzi le persone abilitate. In questo modo rispetta la giusta destinazione d’uso del veicolo, ma se decide di andare a fare una scampagnata con la famiglia con il pick-up, magari anche con i bambini, non la sta più rispettando. Non stiamo adesso ad addentrarci sugli aspetti legali relativi agli operai, che dovrebbero essere dipendenti o soci del giardiniere o comunque legati con un contratto all’azienda, altrimenti non ne usciamo più vivi.

SEMBRA TUTTO SEMPLICE In realtà non proprio tutto, proviamo a fare un esempio pratico, sempre approfittando del giardiniere. Immaginiamo che stia svolgendo, con i suoi operai, un lavoro complesso, presso un cliente che gli consente di lasciare l’attrezzatura in loco. Bene, il primo giorno non ci saranno problemi, perché sul pick-up ci saranno gli operai, ma anche tutti gli attrezzi, ma dal secondo giorno in poi, il pick-up teoricamente non sarebbe idoneo al trasporto delle sole persone. Per evitare antipatiche discussioni con chi, lungo le strade, potrebbe contestare l’inadeguata destinazione d’uso, il giardiniere sarà costretto a tenere sul cassone qualche attrezzo, per “giustificare” la presenza degli operai. Sembra paradossale, ma formalmente senza nulla sul cassone, il pick-up non potrebbe trasportare persone.

COSA OCCORREREBBE? Certamente sarebbe molto utile che, almeno le versioni più ricche e accessoriate di alcuni pick-up, fossero omologabili anche come autovetture M1, non solo come autocarri N1. In questo modo gli appassionati di fuoristrada potrebbero utilizzarli senza patemi. Perché dietro all’autocarro ci sono alcuni vantaggi fiscali, anche se l’assicurazione di un veicolo commerciale spesso risulta molto più costosa di quella dell’equivalente veicolo, che hanno nel tempo reso “appetibili” i pick-up proprio per le detrazioni che l’impiego professionale consente.

PROMISCUO La promiscuità che non esiste più, in realtà la stanno in qualche modo realizzando gli stessi costruttori. Pensate a tutti le versioni autovetture dei van più compatti. L’esempio più recente potrebbe essere proprio il Mercedes Citan appena provato. L’allestimento Kombi sembra fatto apposta per l’uso promiscuo, perché in grado di trasportare persone e cose in tutta sicurezza. Certo occorrerà immatricolarlo come autovettura (M1) per poter trasportare le persone con serenità, anche mettendo i bambini sul seggiolino con tanto di attacchi isofix, e si potranno trasportare nel vano di carico tutti gli attrezzi che l’attività lavorativa richiede. Si rinuncerà certo, alle agevolazioni fiscali, ma non si sarà così costretti ad avere due veicoli, uno per portare i figli a scuola, e l’altro per  svolgere la propria attività.


Pubblicato da Roberto Tagliabue, 19/12/2012
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